| Le opere dell'ingegno 
                          trovano la loro tutela nel Diritto d'Autore. 
                          In base all'art. 1 della Legge n° 633/194 successivamente 
                          modificato con il D.P.R. n° 460/19741 "Possono 
                          formare oggetto di diritto d'autore 
                          le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono 
                          alla scienza, alla letteratura, alla musica, alle arti 
                          figurative, all'architettura, al teatro, alla cinematografia, 
                          alla televisione, qualunque ne sia il modo o la forma 
                          di espressione". 
 Mediante questo diritto d'autore, una 
                          volta depositata l'opera, può rivendicarne la 
                          paternità, può pubblicarla e utilizzarla 
                          economicamente rispettando sempre i limiti imposti dalla 
                          legge. In base al D.P.R. n° 518/1992 che ha recepito 
                          una Direttiva CEE del 1991, oggi è possibile 
                          tutelare anche i software che purtroppo non rientrano 
                          nelle categorie delle invenzioni brevettabili. Con tale 
                          decreto inoltre è stato reso operativo il Registro 
                          pubblico dei software che è gestito dalla S.I.A.E.
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