| I diritti di brevetto 
                          per invenzione  industriale consistono nella 
                          facoltà esclusiva di attuare l’invenzione 
                          e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro 
                          i limiti ed alle condizioni previsti da questo decreto. 
                          
 Tale facoltà esclusiva si estende anche al commercio 
                          del prodotto a cui l’invenzione 
                          si riferisce, ma si esaurisce una volta che il prodotto 
                          stesso sia stato messo in commercio dal titolare del 
                          brevetto o con il suo consenso nel territorio dello 
                          Stato.
 
 Il brevetto per invenzione industriale, 
                          la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette 
                          da precedenti brevetti per invenzioni 
                          industriali ancora in vigore, non può essere 
                          attuato, né utilizzato, senza il consenso dei 
                          titolari di questi ultimi. Un’invenzione 
                          è considerata come implicante una attività 
                          inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa 
                          non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica.
 
 Un'invenzione è considerata 
                          atta ad avere una applicazione industriale se il suo 
                          oggetto può essere fabbricato o utilizzato in 
                          qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola. 
                          Il diritto al brevetto spetta all’autore dell’invenzione 
                          e ai suoi aventi causa, salvo quanto è disposto 
                          nei successivi artt. 23, 24 e 26.
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